Associazione per le Arti
FRANCESCO FRANCIA - 1894 - APS
con sede in Bologna, Via Parigi n. 16
Codice fiscale 91307410372
STATUTO
Costituzione e durata
Art. 1 – È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione per le Arti Francesco Francia - 1894 – APS”, con sede legale nel Comune di Bologna, con rispetto delle norme ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Finalità e scopi
Art. 2 - L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso.
A tale fine intende promuovere, sostenere, qualificare le attività artistiche, favorire i rapporti fra quanti se ne occupano ed intensificarne l'espansione, nonché di promuovere e realizzare iniziative volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni di interesse artistico, culturale, storico e paesaggistico.
Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Altre attività
Art. 3 - Oltre a quanto sopra enunciato, l'Associazione promuove e partecipa a mostre, convegni e conferenze ed a ogni utile manifestazione d'arte e di cultura, organizza gite a mostre ed esposizioni, bandisce premi e concorsi, pubblica periodici e monografie, e compie qualsiasi altra attività diretta ed indiretta idonea ai fini sociali.
L'associazione può gestire rappresentanze presso Enti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione continuava; tali rappresentanze sono gestite da un responsabile e sono regolate da apposita convenzione.
Soci dell'Associazione
Art. 4 - Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato, ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Procedura di ammissione dell’associato
Art. 5 - L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Categoria degli associati
Art. 6. - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri,
Ai soli fini interni, i soci possono essere classificati in tre categorie; Artisti, Amatori e Studenti.
I soci Artisti sono quelli che svolgono una particolare attività nel settore culturale: pittore, scultore, incisore, scenografo, artista visivo, architetto, designer, musicista, letterato, ecc.
I Soci Amatori sono quelli che intendono fare parte dell’Associazione e ne condividono gli scopi.
I Soci Studenti sono gli iscritti ad istituti di istruzione e di età inferiore ai 25 anni.
Il Consiglio può nominare uno o più Membri Onorari scegliendoli fra persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo culturale. Essi sono esonerati dal versamento di quote sociali.
Diritti e doveri degli associati
Art. 7 – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. In particolare hanno diritto a:
● partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
● eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
● chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
● formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
● essere informati sull'attività associativa;
● esaminare i libri sociali.
Tutti i soci sono tenuti a:
● rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
● essere in regola con il versamento della quota associativa;
● non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Perdita della qualità di associato
Art. 8 – La qualità di socio si perde:
● per decesso;
● per recesso;
● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
● per esclusione:
● in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
● in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.
Il recesso da parte dell’associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi dell’Associazione
Art. 9 - Sono Organi dell’Associazione:
● l’Assemblea dei soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● Il Revisore dei Conti.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea
Art. 10 - L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Il socio ha diritto ad un voto.
Convocazione dell’assemblea
Art. 11 - L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Competenze dell’assemblea
Art. 12 – L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
● approva il bilancio;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● delibera su proposta del Consiglio Direttivo l’ammontare della quota sociale annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
● nomina, su proposta del Consiglio, i Membri Onorari.
L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle modifiche dello statuto sociale;
● sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
● sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 27.
Quorum costitutivi dell’assemblea
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Quorum deliberativi dell’assemblea
Art. 14 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo:
● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, il Tesoriere ed eventualmente un Segretario;
● cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● predispone bilancio o rendiconto;
● stabilisce l’entità della quota sociale annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci
● provvede ad indicare all’Assemblea i Membri Onorari.
Convocazione, quorum costitutivi e voto
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente
Art. 18 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché l’accettazione di donazioni e lasciti.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Vice-presidente
Art. 19 - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.
La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice-presidente che ne fa le veci.
Il Tesoriere
Art. 20 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione, si occupa della contabilità dell'associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo, redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.
Il tesoriere è altresì responsabile dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle norme vigenti.
Il Segretario
Art. 21 - Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ed assolve le funzioni amministrative interne all'organo.
Il Segretario cura altresì la conservazione dei documenti relativi alla attività della Associazione.
Ove l’assemblea non nomina il Segretario le sue funzioni sono eseguite o dal Vicepresidente o eventualmente dal Tesoriere.
Giunta e commissioni
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, economo e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Il Consiglio ha facoltà di nominare una o più Commissioni, composte prevalentemente da membri dell’Associazione, determinandone i compiti ed il funzionamento. Ogni commissione, la cui durata non può essere superiore al mandato del Consiglio Direttivo, è presieduta da un Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo, che può partecipare alle riunioni del Consiglio, se invitato, senza diritto di voto.
Nel caso sussistano più commissioni, il Consiglio può costituire il Comitato Scientifico formato dai responsabili delle singole commissioni e presieduto dal Presidente.
Revisore dei Conti
Art. 23 - Se la norma di legge lo prevede o se l’Assemblea degli associati lo delibera, l’Associazione è controllata da un revisore dei conti.
Il revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile, eletto dall’Assemblea degli associati anche tra persone non associate che abbiano comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile. Al revisore unico è demandato il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione e ne riferisce annualmente per iscritto all’Assemblea degli associati nell’adunanza di approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell’esercizio. Al Revisore è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della funzione previa documentazione analitica di dette spese.
Risorse economiche
Art. 24 - L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività dei programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Esercizio finanziario
Art. 25 - L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Libri sociali obbligatori
Art. 26 - L’associazione deve tenere:
● il libro degli associati;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
● il libro degli inventari;
● il libro dei volontari.
● i libri ed i registri contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti del Terzo Settore;
Il libro dei volontari deve essere tenuto con la procedura prevista per le Organizzazioni di Volontariato (D.M. 14/02/1992) secondo cui:
a) il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni pagina; per le formalità sentire l’ufficio libere forme associative del Comune territorialmente competente
b) il registro deve riportare per ciascun aderente le generalità complete e la residenza;
c) il volontario che aderisce all’associazione deve essere iscritto nel registro nel medesimo giorno e cancellato il giorno in cui si verifica la cessazione.
d) il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annota una variazione del socio volontario aderente e la persona addetta alla tenuta del libro apponendovi data e firma. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Scioglimento
Art. 27 - In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Rinvio
Art. 28 - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.
Statuto approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 maggio 2021
Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 giugno 2021
Il Segretario Il Presidente
Dott. Matteo Mattei Prof. Pietro Lenzini
Art. 1 – È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione per le Arti Francesco Francia - 1894 – APS”, con sede legale nel Comune di Bologna, con rispetto delle norme ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Finalità e scopi
Art. 2 - L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso.
A tale fine intende promuovere, sostenere, qualificare le attività artistiche, favorire i rapporti fra quanti se ne occupano ed intensificarne l'espansione, nonché di promuovere e realizzare iniziative volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni di interesse artistico, culturale, storico e paesaggistico.
Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Altre attività
Art. 3 - Oltre a quanto sopra enunciato, l'Associazione promuove e partecipa a mostre, convegni e conferenze ed a ogni utile manifestazione d'arte e di cultura, organizza gite a mostre ed esposizioni, bandisce premi e concorsi, pubblica periodici e monografie, e compie qualsiasi altra attività diretta ed indiretta idonea ai fini sociali.
L'associazione può gestire rappresentanze presso Enti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione continuava; tali rappresentanze sono gestite da un responsabile e sono regolate da apposita convenzione.
Soci dell'Associazione
Art. 4 - Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato, ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Procedura di ammissione dell’associato
Art. 5 - L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Categoria degli associati
Art. 6. - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri,
Ai soli fini interni, i soci possono essere classificati in tre categorie; Artisti, Amatori e Studenti.
I soci Artisti sono quelli che svolgono una particolare attività nel settore culturale: pittore, scultore, incisore, scenografo, artista visivo, architetto, designer, musicista, letterato, ecc.
I Soci Amatori sono quelli che intendono fare parte dell’Associazione e ne condividono gli scopi.
I Soci Studenti sono gli iscritti ad istituti di istruzione e di età inferiore ai 25 anni.
Il Consiglio può nominare uno o più Membri Onorari scegliendoli fra persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo culturale. Essi sono esonerati dal versamento di quote sociali.
Diritti e doveri degli associati
Art. 7 – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. In particolare hanno diritto a:
● partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
● eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
● chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
● formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
● essere informati sull'attività associativa;
● esaminare i libri sociali.
Tutti i soci sono tenuti a:
● rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
● essere in regola con il versamento della quota associativa;
● non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Perdita della qualità di associato
Art. 8 – La qualità di socio si perde:
● per decesso;
● per recesso;
● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
● per esclusione:
● in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
● in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.
Il recesso da parte dell’associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi dell’Associazione
Art. 9 - Sono Organi dell’Associazione:
● l’Assemblea dei soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● Il Revisore dei Conti.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea
Art. 10 - L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Il socio ha diritto ad un voto.
Convocazione dell’assemblea
Art. 11 - L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Competenze dell’assemblea
Art. 12 – L’Assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
● approva il bilancio;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
● delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
● delibera su proposta del Consiglio Direttivo l’ammontare della quota sociale annuale;
● destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
● nomina, su proposta del Consiglio, i Membri Onorari.
L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle modifiche dello statuto sociale;
● sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
● sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 27.
Quorum costitutivi dell’assemblea
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Quorum deliberativi dell’assemblea
Art. 14 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo:
● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, il Tesoriere ed eventualmente un Segretario;
● cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● predispone bilancio o rendiconto;
● stabilisce l’entità della quota sociale annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci
● provvede ad indicare all’Assemblea i Membri Onorari.
Convocazione, quorum costitutivi e voto
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente
Art. 18 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché l’accettazione di donazioni e lasciti.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Vice-presidente
Art. 19 - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.
La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice-presidente che ne fa le veci.
Il Tesoriere
Art. 20 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione, si occupa della contabilità dell'associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo, redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.
Il tesoriere è altresì responsabile dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle norme vigenti.
Il Segretario
Art. 21 - Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ed assolve le funzioni amministrative interne all'organo.
Il Segretario cura altresì la conservazione dei documenti relativi alla attività della Associazione.
Ove l’assemblea non nomina il Segretario le sue funzioni sono eseguite o dal Vicepresidente o eventualmente dal Tesoriere.
Giunta e commissioni
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, economo e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Il Consiglio ha facoltà di nominare una o più Commissioni, composte prevalentemente da membri dell’Associazione, determinandone i compiti ed il funzionamento. Ogni commissione, la cui durata non può essere superiore al mandato del Consiglio Direttivo, è presieduta da un Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo, che può partecipare alle riunioni del Consiglio, se invitato, senza diritto di voto.
Nel caso sussistano più commissioni, il Consiglio può costituire il Comitato Scientifico formato dai responsabili delle singole commissioni e presieduto dal Presidente.
Revisore dei Conti
Art. 23 - Se la norma di legge lo prevede o se l’Assemblea degli associati lo delibera, l’Associazione è controllata da un revisore dei conti.
Il revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile, eletto dall’Assemblea degli associati anche tra persone non associate che abbiano comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile. Al revisore unico è demandato il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione e ne riferisce annualmente per iscritto all’Assemblea degli associati nell’adunanza di approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell’esercizio. Al Revisore è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della funzione previa documentazione analitica di dette spese.
Risorse economiche
Art. 24 - L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività dei programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Esercizio finanziario
Art. 25 - L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Libri sociali obbligatori
Art. 26 - L’associazione deve tenere:
● il libro degli associati;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
● il libro degli inventari;
● il libro dei volontari.
● i libri ed i registri contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti del Terzo Settore;
Il libro dei volontari deve essere tenuto con la procedura prevista per le Organizzazioni di Volontariato (D.M. 14/02/1992) secondo cui:
a) il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni pagina; per le formalità sentire l’ufficio libere forme associative del Comune territorialmente competente
b) il registro deve riportare per ciascun aderente le generalità complete e la residenza;
c) il volontario che aderisce all’associazione deve essere iscritto nel registro nel medesimo giorno e cancellato il giorno in cui si verifica la cessazione.
d) il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annota una variazione del socio volontario aderente e la persona addetta alla tenuta del libro apponendovi data e firma. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Scioglimento
Art. 27 - In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Rinvio
Art. 28 - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.
Statuto approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 maggio 2021
Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 giugno 2021
Il Segretario Il Presidente
Dott. Matteo Mattei Prof. Pietro Lenzini
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