"FRANCESCO FRANCIA" ASSOCIAZIONE PER LE ARTI
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S T A T U T O   E   C O N V E N Z I O N I

STATUTO
Costituzione e scopi
Art. 1° - Con la denominazione «Francesco Francia» è costituita in Bologna una Associazione per le Arti, con durata illimitata.
Art.2° - L'Associazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale  e di volontariato culturale a favore di associati come pure di terzi, i­spirandosi a principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tale fine intende promuovere, sostenere, qualificare le attività artistiche, favorire i rapporti fra quanti se ne occupano ed intensificarne l'espansione, non­ché di promuovere e realizzare iniziative volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni di inte­resse artistico, culturale, storico e paesaggistico.
Art. 3°- Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione promuove e partecipa a conferenze ed a ogni utile manifestazione d'arte e di cultura, organizza gite a mostre ed esposizioni, bandisce premi e concorsi, pubblica periodici e monografie, e compie qualsiasi altra attività diretta ed indiretta idonea ai fini sociali.
L'Associazione può gestire rappresentanze presso Enti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione continua­tiva; tali rappresentanze sono gestite da un responsabile e sono regolate da apposita convenzione.
Art. 4°- L'Associazione è apolitica. Ad essa possono aderire, oltre le singole persone, anche enti ed istituti.

 
Soci
Art. 5°- Possono diventare Soci le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta su apposito modulo controfirmato da un Socio presentatore.
L'ammissione a socio è disposta dal Presidente in esecuzione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, sentita l’apposita Commissione ove esista.
Art. 6°- I Soci sono di due categorie: Onorari e Ordinari. I soci Ordinari si suddividono in quattro gruppi: Benemeriti, Artisti, Amatori e Studenti.
I Soci Onorari sono persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo culturale. Essi sono esonerati dal versamento di quote sociali.
I Soci Benemeriti sono nominati tra coloro che si sono distinti per particolari servizi resi all'Associazione.
I soci Artisti sono quelli che svolgono una particolare attività nel settore culturale: pittore, scultore, incisore, scenografo, artista visivo, architetto, designer, musicista, letterato, ecc.
I Soci Amatori sono quelli che intendono fare parte dell’Associazione e ne condividono gli scopi.
I Soci Studenti sono gli iscritti ad istituti di istruzione e di età inferiore ai 25 anni. Essi sono esentati dal versa­mento della quota per il primo anno, poi ammessi al versamento di una quota sociale ridotta.
Art. 7°- L'ammontare delle quote sociali viene stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Diret­tivo. La quota sociale è facoltativa per i soci Artisti che si impegnano a donare una propria opera all’Associazione.
Le quote sociali versate hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. La quota versata per la iscrizione presentata dopo il 1° ottobre vale anche per tutto l'anno successivo. Di norma la quota associativa annuale va versata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Le quote o i contributi associativi sono intra­smissibili e non rivalutabili.
Art. 8°- La presentazione della domanda d’iscrizione ed il versamento della relativa quota d’iscrizione implicano l'accetta­zione del presente Statuto.
Art.  9°- La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche allo statuto ed ai regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La persona giuridica socia è rappresentata dal proprio legale rappresentante o dalla persona designata per iscritto.
L’esercizio dei diritti sociali spetta al socio regolarmente iscritto ed in regola con il versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Art. 10°- La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per esclusione.
II Socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno. In caso diverso il rapporto associativo continua per l'anno successivo.
La morosità potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente alla Assemblea annuale.
L'esclusione del Socio per gravi motivi, ed in particolare per accertate attività in contrasto o contrarie all'Associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo, eventualmente sentito il Col­legio dei Probiviri.
La persona, che per qualsiasi motivo cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Essa non può richiedere le quote o i contributi versati e non ha diritto alcuno al patrimonio del­la Associazione.

 
Organi dell’Associazione

Art. 11°- Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo e la Giunta; il Presidente; il Collegio dei Sindaci; il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite. I soci e i membri degli organi d
ell’Associazione sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell’Associazione.
 
Assemblea dei Soci
Art.12°- L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale .
In piena attuazione del principio di uguaglianza e di democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di 5 deleghe.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, nella sede definita dal Consiglio, entro il mese di aprile, per deliberare: sull’approvazione del rendiconto contabile-economico e finanziario dell’anno precedente, sul programma generale dell'Associazione; sulla elezione delle cariche sociali; sulle modifiche allo statuto; su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
L'Assemblea può essere anche convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando, allo stesso Consiglio, ne venga fatta richiesta motivata e portante gli argomenti da trattare da almeno un quinto dei soci in regola col pa­gamento delle quote sociali.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’affissione all’albo della sede sociale e con l’invio per posta ordinaria, per posta elettronica o per fax ai soci dell’invito a parteciparvi spedito almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione. Nell’invito devono essere indicati la data, l’ora e la località della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea deve tenersi in Bologna.
Art. 13°- L’Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno la metà dei Soci aventi diritto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati. Mancando la presenza della metà dei Soci, l'Assemblea in seconda convocazione si terrà almeno il giorno successivo e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci inter­venuti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente o da persona designata dai soci presenti.
Il Presidente redige il verbale con l’assistenza del Segretario.

 
Consiglio Direttivo
Art. 14°- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri di cui almeno sette scelti tra i Soci Artisti. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora nel corso del triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri (ma non più di sette) il Consiglio Diret­tivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea.
Il Consiglio ha il compito di: attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; di tenere l’amministrazione dell’Associazione; predisporre annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario e la relazione illustrativa; decidere sulla ammissione dei nuovi soci; indire e/o patrocinare manifestazioni, gite ed attività; predisporre il programma generale da presentare all’Assemblea; compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea.
Art. 15°- II Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e l'Economo, ed eventualmente il Segretario. Nel caso che non sia nominato, le funzioni del Segretario sono svolte dal Vicepresidente oppure il Consiglio può affidare le funzioni di Segretario ad una persona anche esterna al Consiglio che non ha alcun diritto di voto.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e comunque quando è ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione va inviato almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere il luogo, l’ora e l’ordine del giorno delle materie da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16°- Il Presidente, il Vicepresidente e l’Economo formano la giunta il cui compito è quello di predisporre tutti gli atti necessari per l’amministrazione della Associazione, nonché di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio e dall’Assemblea.
Del suo operato la Giunta rende conto al Consiglio.
Art. 17° - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; allo stesso spetta la firma sociale.
In mancanza o in caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 18°- Il Consiglio ha facoltà di nominare una o più Commissioni, composte prevalentemente da membri dell’Associazione, determinandone i compiti ed il funzionamento. Ogni commissione, la cui durata non può essere superiore al mandato del Consiglio Direttivo, è presieduta da un Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo, che può partecipare alle riunioni del Consiglio, se invitato, senza diritto di voto.
Nel caso sussistano più commissioni, il Consiglio può costituire il Comitato Scientifico formato dai responsabili delle singole commissioni e presieduto dal Presidente.

 
Collegio dei Sindaci
Art. 19°- II Collegio dei Sindaci è composto di tre membri scelti fra i Soci e dura in carica tre anni.
I Sindaci possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.
Qualora la normativa lo preveda, per decisione dell’Assemblea dei Soci, l’Associazione potrà essere controllata o da un Collegio sindacale o da un Revisore unico.

 
Risorse economiche
Art. 20°- L' Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue at­tività da quote e contributi degli associati; da quote supplementari dei soci; da eredità, donazioni, lasciti e legati; da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici e di terzi; da proventi delle cessioni di beni e dei servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività eco­nomiche di natura commerciale, svolte in maniera marginale, ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiun­gimento degli obiettivi istituzionali; da erogazioni liberali degli associati e di terzi; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;  da altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Dette entrate possono essere utilizzate solamente per il compimento delle attività e dei servizi svolti dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)da beni mobili ed immobili;
b)dalle somme accantonate;
c)da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione sono devoluti ad altra Associazione avente finalità analoghe, affini o a fini di pubblica utilità.
Art. 21°- L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’Economo predispone il rendiconto economico finanziario contabile sulla base della contabilità e deve presentarlo al Consiglio direttivo per l’approvazione. Se vi è stata raccolta pubblica di fondi deve essere data apposita rendicontazione.
Il Consiglio approva il rendiconto, accompagnandolo da una relazione illustrativa, entro tre mesi dalla chiusura e convoca l’Assemblea per l’approvazione dello stesso. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione assembleare.

 
Collegio dei Probiviri
Art.  22°- Ogni socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa; è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra i Soci, ai quali è demandata la soluzione delle controversie tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.

 
Disposizioni finali
Art. 23°- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favo­revole di almeno la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla de­stinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Art. 24°- Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.
 
Norme transitorie
Art. 25° - In prima applicazione:
  1. la quota per i Soci viene fissata in euro 50,00; per i Soci studenti (dal secondo anno d'iscrizione) in euro 10,00.
  2. la integrazione dei membri del Consiglio Direttivo per il raggiungimento del nuovo numero dei componenti avviene per cooptazione.
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